Il biocarburante HVO sarà equiparato al gasolio, sia per quanto riguarda il trattamento fiscale che per il rimborso delle accise. Lo prevede il decreto Legge sui rigassificatori.
All’art. 3, quinquies, comma 2, si legge che “il trattamento specifico sul gasolio commerciale di cui all’articolo 24-ter del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonché le altre agevolazioni previste per il gasolio nella tabella A allegata al medesimo testo unico si applicano, nel rispetto delle norme prescritte, anche ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento utilizzati, tal quali, nell’uso previsto in sostituzione del gasolio”.
L’HVO può rappresentare un’opportunità valida per la transizione energetica dell’autotrasporto merci, anche nell’ottica di incentivare l’utilizzo dei biocarburanti nel trasporto pesante.