Reso noto il parere della Commissione sulla ormai annosa vertenza tra Italia ed Austria per le limitazioni dei transiti al Brennero. Un parere sostanzialmente favorevole.
In particolare la Commissione ha preso in esame il divieto di transito notturno (o “divieto notturno”), che vieta agli autocarri il transito su un tratto dell’autostrada A12 in determinate ore della notte; il divieto settoriale di circolazione (o “divieto settoriale”), che vieta il transito di talune merci su un tratto dell’autostrada A12; il divieto di circolazione invernale (o “divieto invernale”), che vieta d’inverno il transito sulle autostrade A12 e A13 nelle giornate di sabato agli autocarri diretti in Italia, in Germania o in altro paese raggiunto attraverso l’Italia o la Germania; e il sistema di dosaggio (o “dosaggio”), che in determinati giorni limita a un massimo di 300 veicoli l’ora il numero di mezzi pesanti autorizzati a circolare sull’autostrada A12.
Cosa ha stabilito la Commissione
Per quanto riguarda il transito notturno secondo la Commissione esso “è inidoneo e sproporzionato ai fini del conseguimento dell’obiettivo d’interesse generale dichiarato”.
Per il quanto riguarda invece il divieto settoriale, secondo l’Italia l’Austria ha violato le norme sulla libera circolazione delle merci. Il provvedimento vieta il transito su un tratto dell’autostrada A12 agli autocarri di massa massima superiore a 7,5 tonnellate che trasportano determinate merci che si ritengono adatte al trasporto ferroviario. Il divieto ammette esenzioni che riguardano, tra gli altri, specificamente i mezzi seguenti: a. autocarri Euro VI che caricano o scaricano la maggior parte della merce trasportata all’interno di una “zona centrale” costituita dai distretti austriaci adiacenti della regione ovvero che caricano e scaricano la maggior parte della merce trasportata all’interno di una “zona estesa” costituita dai distretti adiacenti della regione situati in Austria, Germania e Italia (“esenzione del traffico locale”); b. autocarri Euro VI immatricolati dopo il 31 agosto 2018 (“esenzione in base all’immatricolazione”).
La Commissione, perciò, in base al TFUE, ha ritenuto che “il divieto costituisca una restrizione alla libera circolazione delle merci”. Inoltre ha concluso che il divieto settoriale è incoerente nella misura in cui subordina l’esenzione in base all’immatricolazione alla condizione che gli autocarri di classe Euro VI siano stati immatricolati dopo il 31 agosto 2018. In tal senso è quindi inidoneo a conseguire l’obiettivo d’interesse generale dichiarato che sarebbe la diminuzione dell’inquinamento.
Ne consegue che l’Austria deve comunque riesaminare tali provvedimenti per sanare le attuali violazioni del diritto dell’Unione.
La Commissione ha poi sottolineato che, grazie al rinnovo in corso del parco veicoli, “è lecito attendersi che, col tempo, vada scemando la probabilità che provvedimenti quali il divieto notturno e il divieto settoriale possano essere giustificati dalla necessità di rispettare gli attuali valori limite di qualità dell’aria”.
La valutazione sugli effetti combinati dei tre provvedimenti
A causa dell’effetto combinato dei tre provvedimenti, nei fine settimana in cui si applica il divieto invernale, vale a dire tra il venerdì sera alle 20.00 o 22.00 e il lunedì mattina alle 5.00, le operazioni di trasporto transfrontaliero effettuate con mezzi pesanti in transito sono possibili soltanto tra le 5.00 e le 7.00 del sabato mattina. Considerato che la distanza tra il confine italiano e il confine tedesco è di 110 km circa e che il limite di velocità per i veicoli pesanti è di 80 km/h, le operazioni di trasporto internazionale in transito attraverso l’Austria possono essere effettuate, ammesso che sia possibile, soltanto se il veicolo entra in Austria nell’intervallo di 30 minuti tra le 5.00 e le 5.30.
Il provvedimento, scrive dunque la Commissione “è atto a ostacolare l’importazione e l’esportazione delle merci, e soprattutto il loro transito transfrontaliero”. Ritiene pertanto che si tratti di una misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative agli scambi intra-UE. A ciò si aggiunga che, come sottolinea ancora la Commissione, “nessuna restrizione limita il traffico nazionale e internazionale degli autocarri di peso superiore a 7,5 tonnellate diretti in Austria” e questo costituisce “una discriminazione indiretta vietata dai trattati, in quanto opera principalmente a danno delle imprese situate in altri Stati membri”.
La valutazione sul sistema di dosaggio
Secondo la Commissione il sistema di dosaggio è “una misura che può ostacolare direttamente o indirettamente, realmente o potenzialmente, il commercio all’interno dell’Unione”.
“Il provvedimento è applicato sull’autostrada A12 in prossimità del confine con la Germania e interessa esclusivamente le merci trasportate da altri Stati membri e dirette verso il territorio austriaco o in transito attraverso il territorio austriaco. Nessun sistema di dosaggio è applicato per limitare l’afflusso di mezzi pesanti in provenienza dalle entrate dell’autostrada A12 situate in Austria. Pertanto, il provvedimento contestato è per sua stessa natura discriminatorio”.