È stato finalmente pubblicato, dopo un’attesa di quindici anni, il decreto Autovelox che concerne il suo utilizzo e la sua collocazione.
Il decreto Autovelox è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed è entrato in vigore il 29 maggio 2024. Il testo individua le regole di collocazione e uso dei dispositivi diretti all’accertamento a distanza delle violazioni sui limiti di velocità, inserendo regole più esplicite e più ordinate eliminando, così, ogni confusione e, forse, anche il numero di ricorsi.
Il nuovo decreto Autovelox 2024 definisce le procedure di ubicazione delle basi di controllo ove sono installati i dispositivi e i sistemi di misurazione delle violazioni sui limiti di velocità, nonché le regole per l’uso di tali dispositivi e sistemi.
Cosa stabilisce il Decreto autovelox
Tali modalità si applicano ai dispositivi, alle basi di controllo e ai sistemi sia di nuova installazione che già esistenti.
Resta confermato, per gli aspetti relativi alle verifiche di funzionalità e di taratura dei dispositivi e dei sistemi, quanto disposto dal decreto MIT n. 282 del 13 giugno 2017. Restano ferme anche le eventuali disposizioni e modalità di rilevamento contenute nei provvedimenti di approvazione o di omologazione dei dispositivi o sistemi impiegati. In altri termini, il decreto lascia aperta l’annosa questione della omologazione degli autovelox.
Le postazioni fisse sono collocate esclusivamente a seguito di valutazione dell’ente proprietario della strada, anche su richiesta dell’organo di polizia stradale che le utilizza e per la contestazione differita delle violazioni. Le postazioni mobili sono ammesse dove non è possibile posizionare quelle fisse.
Le postazioni fisse, mobili o a bordo di autoveicoli moventi che sono vigilati e dalle quali è effettuata la contestazione immediata delle violazioni, non sono sottoposte alle disposizioni del decreto Autovelox.
Dove si possono collocare gli Autovelox
Le postazioni fisse o mobili possono essere insediate sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali. Per le restanti tipologie di strade, sarà il Prefetto a stabilire dove le medesime postazioni possono essere collocate, sia in ambito extraurbano che in ambito urbano, considerando le condizioni e le caratteristiche geometriche delle infrastrutture stradali. L’uso di dispositivi a bordo di un veicolo in movimento, quando sono utilizzati senza contestazione immediata della violazione, è consentito nei casi in cui non sia possibile collocare postazioni fisse o mobili.
L’utilizzo delle postazioni fisse o mobili e dei dispositivi a bordo di un veicolo in movimento è consentito sulle autostrade e su tutte le altre strade agli organi di polizia stradale nel rispetto delle regole della pianificazione operativa concordata in sede di Conferenza Provinciale Permanente. Queste disposizioni hanno lo scopo di evitare duplicazioni e sovrapposizioni e di assicurare che il controllo del rispetto dei limiti di velocità risulti efficace, evitando, frattanto, che sia effettuata la stessa contestazione da più organi sullo stesso tratto statale.
Si prevede per i dispositivi già installati alla data di entrata in vigore del decreto Autovelox, ma che risultano non conformi alle nuove disposizioni, l’adeguamento entro 12 mesi. Decorso tale termine, vanno spenti in attesa dell’aggiornamento.
I particolari dei due allegati al Decreto
Il decreto Autovelox prevede due allegati, A e B: il primo riguarda la collocazione delle postazioni di controllo, il secondo le modalità d’uso dei dispositivi e le attività complementari al controllo.
L’Allegato A, che riguarda le strade extraurbane secondarie, urbane di scorrimento, urbane di quartiere, urbane ciclabili, locali urbane ed extraurbane, itinerari ciclopedonali urbani ed extraurbani, ai fini dell’individuazione dei tratti di strada su cui posizionare gli autovelox e altre punti di controllo, specifica che deve ricorrere una delle seguenti condizioni, oltre quanto già previsto dall’art. 4 del DL 121/2002:
- elevato livello di incidentalità, documentato da un’accurata analisi del numero, della tipologia e, soprattutto, delle cause degli incidenti stradali avvenuti nel quinquennio precedente con particolare riferimento alla velocità come causa principale o concausa attraverso la produzione di dati statistici;
- documentata impossibilità o difficoltà di procedere alla contestazione immediata sulla base delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico, tenendo conto, tra l’altro, di:
– presenza di più corsie per senso di marcia, ovvero suddivisione della strada in carreggiate separate, in cui mancano spazi idonei (assenza di banchine o piazzole di dimensioni adeguate), gallerie e viadotti privi di aree per fermare i veicoli fuori della carreggiata o, comunque, in condizioni di sicurezza;
– situazioni in cui l’andamento plano-altimetrico della strada limita la visibilità e condiziona in modo negativo la possibilità di fermare e di fare sostare i veicoli dei trasgressori fuori della carreggiata o, comunque, in condizioni di sicurezza, in corrispondenza del tratto di strada interessato e in quello immediatamente successivo;
– condizioni particolari di scarsa visibilità legate, ad esempio, a fenomeni atmosferici ciclicamente ricorrenti (nebbia) che, in concomitanza con altri fattori ambientali o con le caratteristiche della strada (assenza di spazi idonei per effettuare il fermo del veicolo in condizioni di sicurezza), rendono difficile e pericolosa l’ordinaria attività di controllo da parte degli organi di polizia stradale;
– composizione e volume del traffico (determinati, a titolo esemplificativo, dalla presenza di traffico intenso o da percentuale elevata di mezzi pesanti), che rende manifesta la difficoltà di procedere al fermo dei veicoli anche su strade ad una sola corsia per senso di marcia, soprattutto se il tratto interessato non presenta spazi idonei per lo stazionamento dei veicoli pesanti fuori della carreggiata, o comunque in condizioni di sicurezza tali da evitare pericolo o intralcio per la circolazione stradale.
- presenza di velocità operative dei veicoli, individuate da parte degli enti proprietari o dei gestori dei tratti stradali in condizioni di normale deflusso, che sono mediamente superiori rispetto ai limiti di velocità consentiti e indicati in modo adeguato con la segnaletica stradale.
Quali sono le condizioni tecniche che consentono la presenza di Autovelox
L’allegato A indica poi le condizioni tecniche per la collocazione delle postazioni di controllo fisse e mobili sulle strade extraurbane e urbane.
Il decreto Autovelox 2024 stabilisce che sulle strade urbane di scorrimento, cioè strade a carreggiate indipendenti, separate da spartitraffico, il dispositivo per accertare la velocità può essere collocato soltanto se il limite massimo di velocità consentito è pari a quello generalizzato proprio del corrispondente tipo di strada, comunque non inferiore a 50 km/h. È consentita l’installazione in tratti con limite di velocità inferiore solo quando perdurano criticità di tracciato plano-altimetrico o di dimensioni della piattaforma stradale che legittimino l’imposizione di limiti di velocità inferiori, ed esclusivamente quando tale limite di velocità sia ampio almeno 400 metri.
Sulle strade urbane di quartiere e urbane locali è consentito collocare la postazione fissa o mobile solo se il limite massimo di velocità permessa è di 50 km/h. Quindi nessun Autovelox nelle cosiddette “Città 30”. Fanno eccezione le strade urbane ciclabili e itinerari ciclopedonali con limite a 30 km/h.