Arrivano dal Mit con una circolare di luglio i necessari chiarimenti per il rilascio e il rinnovo degli attestati relativi ai mezzi destinati al trasporto di derrate deperibili. La circolare riguarda i mezzi rientranti nell’accordo ATP provenienti dall’estero e non omologati in Italia.
Se i mezzi che rientrano nell’accordo Atp sono stati trasferiti in un altro paese per ottenere il certificato di conformità dal paese in cui il veicolo è registrato o immatricolato dovranno essere accompagnati da specifici documenti.
Ecco i documenti necessari sempre:
il rapporto di prova del mezzo stesso o, nel caso di apparecchiature prodotte in serie, del mezzo di riferimento;
il certificato di conformità rilasciato dall’Autorità competente del Paese di fabbricazione o, per i mezzi in servizio, il certificato di conformità rilasciato dall’Autorità competente del Paese di immatricolazione del mezzo.
Il certificato di conformità, se fosse necessario, sarà considerato provvisorio con una validità di 6 mesi.
Per i mezzi a temperatura multipla e a scomparti multipli, dovrà essere presentata anche la dichiarazione di conformità.
I documenti per i mezzi prodotti in serie:
Nel caso di mezzi prodotti in serie, occorre la specifica tecnica del mezzo da certificare, rilasciata dal fabbricante del mezzo o dal suo rappresentante debitamente accreditato.
Tale specifica tecnica deve concordare con i dettagli tecnici contenuti nel rapporto di prova e va redatta in una delle lingue ufficiali riconosciute in campo internazionale.
Per mezzi a più temperature e a più scomparti occorre anche un foglio di calcolo basato sul metodo iterativo.
Qualora si tratti di un mezzo già utilizzato l’Autorità può decidere di sottoporlo a una ispezione visiva per accertarne l’identità e la provenienza lecita prima di rilasciare il certificato di conformità.
I due casi particolari individuati dai chiarimenti del Mit
I due casi individuati dal Mit sono:
Mezzo di trasporto di nuova costruzione trasferito prima di essere immesso in servizio;
Mezzo di trasporto trasferito dopo essere stato immesso in servizio.
Nella prima ipotesi, quella del mezzo di nuova costruzione trasferito nuovo in Italia da un Paese aderente all’accordo ATP, prima di essere immesso in servizio, ai fini del rilascio del certificato di conformità ATP, il mezzo dovrà essere accompagnato dai seguenti documenti:
attestato ATP, rilasciato dall’Autorità competente del Paese in cui il mezzo è prodotto. Questo attestato è da considerarsi come provvisorio con validità, nelle more del rilascio di un nuovo attestato, al massimo per sei mesi; verbale di prova del mezzo di trasporto rilasciato da una Stazione di prova ATP riconosciuta dal Paese aderente all’Accordo ATP censita nel portale istituzionale dell’UNECE nel quale il mezzo è stato costruito.
Nel caso in cui il mezzo di trasporto sia costruito con riferimento a un prototipo è necessaria la dichiarazione resa dal costruttore o da un suo rappresentante circa le caratteristiche tecniche del mezzo di cui si chiede l’immatricolazione o la registrazione. Per mezzi a più temperature e a più scomparti è sufficiente anche un foglio di calcolo.
Se il mezzo, invece, viene trasferito dopo essere stato immesso in servizio si applica il procedimento previsto per i mezzi di nuova costruzione ed è necessario un esame visivo da parte di un Esperto ATP o di una Stazione di Prova italiana. A seguito di tale esame viene rilasciato un apposito nulla osta. Per i veicoli immessi in servizio da più di nove anni l’esame visivo deve essere effettuato presso una Stazione di Prova dell’Amministrazione o autorizzata dalla stessa; la validità dell’attestato è comunque quella originaria.
Quando il mezzo di trasporto di derrate deperibili provenga, invece, da un Paese che è parte contraente l’Accordo ATP, ma da ambiti extra-europei, affinché l’attestato prodotto dalle competenti Autorità del Paese extra europeo di provenienza possa ritenersi valido è necessario provvedere alla legalizzazione delle firme così come sancito dagli accordi internazionali vigenti.
L’invalidità dei verbali esteri
Il rilascio o il rinnovo degli attestati ATP per tutti i mezzi di trasporto immatricolati o registrati in Italia, è subordinato alla sussistenza di verbali rilasciati da Stazioni di prova nazionali o dagli Esperti operanti in ambito nazionale, escludendo, pertanto, il rinnovo di attestati ATP di veicoli – con targa nazionale – basati su verbali di prova rilasciati da Stazioni di prova o Esperti esteri
L’Accordo ATP prevede esclusivamente l’apposizione della targhetta di identificazione del costruttore della cassa e quella di identificazione del costruttore del gruppo frigorifero. Pertanto i veicoli dotati di certificati di conformità ATP rilasciati all’estero dovranno essere sottoposti alla procedura di nazionalizzazione.
Cosa accade se i Gruppi frigo non hanno la targhetta di omologazione
I gruppi frigo importati da Paesi aderenti all’Accordo ATP secondo procedure indicate dall’Accordo stesso, potrebbero non presentare la targhetta di omologazione sul gruppo frigorifero, ma recare esclusivamente la targhetta con la matricola del costruttore. In tali casi, ai fini del successivo rinnovo, si utilizzeranno i dati reperibili sulla documentazione che accompagna il mezzo di trasporto. Nel caso di richiesta di rinnovo dell’attestato ATP di un veicolo o gruppi di veicoli, di provenienza estera in scadenza, privi di targhetta di omologazione del gruppo frigorifero, si applicherà la procedura in uso per i gruppi frigoriferi omologati senza l’apposizione della suddetta targhetta.
Le conseguenze delle prove degli esperti
Se le prove condotte da un esperti hanno esito negativo e viene rilevata una insufficienza insanabile della carrozzeria e/o del gruppo di raffreddamento, l’esperto deve redigere un verbale con esito negativo e deve darne comunicazione per mezzo della propria PEC all’U.M.C. competente in base alla sede del locale di prova.
Se invece, pur essendoci un esito negativo, si tratta di un’inefficienza sanabile della carrozzeria o del sistema di raffreddamento, escludendo interventi strutturali, il mezzo di trasporto può essere ripresentato allo stesso esperto o presso una stazione di prova ATP, entro un mese dalla prova negativa, previa nuova prenotazione.
Nei casi in cui l’esito negativo non può essere sanato il veicolo, qualora sia di larghezza inferiore o uguale a 2,55 m, potrà essere riclassificato veicolo per trasporto di cose. Qualora il mezzo sia di larghezza superiore a 2,55, la circolazione è subordinata al rispetto delle disposizioni per i veicoli eccezionali.