La Motorizzazione chiarisce tutti i dubbi sui corsi di formazione per il conseguimento ed il rinnovo della Cqc.
La normativa iniziale risale al 2021, ma durante questi tre anni numerosi sono stati i quesiti giunti al Ministero e alla Motorizzazione sia per quanto riguarda il conseguimento inziale della Carta di Qualificazione del Conducente che per il suo rinnovo. Una situazione che ha spinto la Direzione Generale della Motorizzazione ad emanare una circolare esplicativa che potesse risolvere tutti i dubbi.
Ecco i punti salienti.
Conversione e duplicato della carta di qualificazione del conducente.
Rispetto alla normativa del 2021 la circolare del 2024 chiarisce che nel caso in cui la CQC card rilasciata da altro Stato membro non riporti il numero della patente italiana posseduta alla data di presentazione dell’istanza di conversione della CQC card stessa: “tale circostanza – meramente formale – può e deve essere superata dalla verifica che la CQC card:
– riporti il numero della patente italiana posseduta al tempo del conseguimento, come da disposizioni della direttiva 2022/2561 (ex 2003/59),
– sia in corso di validità”.
Si spiega inoltre che “non si ravvisa infatti alcuna disposizione ai sensi della quale l’omessa conversione di una CQC in corso di validità, nella prima occasione utile, comporti la decadenza dall’abilitazione dalla stessa espressa”.
Per procedere alla conversione del documento che attesta la qualificazione CQC acquisita in Stato dell’UE o dello SEE o presso la Confederazione Elvetica il richiedente può (ma non deve necessariamente) procedere contestualmente alla conversione dei titoli posseduti in patente CQC.
Se la qualificazione CQC è stata ottenuta nel Regno Unito entro il 31 dicembre 2020, e sia in corso di validità, e il titolare abbia acquisito residenza anagrafica o normale in Italia, pur trattandosi di qualificazione conseguita presso uno Stato che oggi è extra UE, deve ritenersi che la qualificazione sia stata necessariamente conseguita in conformità alla direttiva 2003/59 (ora 2022/2561).
I requisiti del Corpo docente dei Corsi di formazione
Il docente medico deve essere un “medico specialista in medicina sociale, medicina legale, medicina del lavoro o in igiene e medicina preventiva, ovvero medico iscritto all’Ordine professionale che ha svolto, per almeno due anni (e non più “almeno tre negli ultimi cinque”) attività di docenza nell’ambito di corsi di formazione connessi all’attività di autotrasporto. In merito al requisito della specializzazione richiesta la dizione “specialista” è spendibile esclusivamente da parte di chi abbia conseguito un titolo di specializzazione, tant’è che possono tenere i corsi anche i medici odontoiatri.
In alternativa al docente medico ci si potrà affidare ad uno psicologo che sia specializzato “o che abbia svolto un master in psicologia del traffico limitatamente ai soli argomenti del programma relativi “.
Procedimento per Il Rilascio Del Nulla Osta
Per quanto riguarda il rilascio del nulla osta alle Autoscuole ed Ai Centri Di Istruzione Automobilistica per l’erogazione di Corsi di Qualificazione Iniziale e di formazione Periodica ecco cosa cambia: “Per erogare corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica, le autoscuole ed i C.I.A. richiedono alla DGT competente il rilascio di un nulla osta secondo il nuovo modello allegato alla circolare firmando la dichiarazione di presa visione.
La circolare precisa anche che “alla richiesta di nulla osta devono essere allegati i curricula dei docenti designati e, per ciascuno di essi, deve essere prodotta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà”.
Le autoscuole che aderiscono ad un consorzio che ha formato un centro di istruzione automobilistica possono alternativamente:
1) erogare l’intero corso di qualificazione iniziale, ordinaria o accelerata, direttamente. In tal caso l’autoscuola si avvale solo di propri docenti. Il nulla osta è rilasciato all’autoscuola che deve esibire una dichiarazione del centro di istruzione automobilistica attestante la disponibilità, in favore dell’autoscuola medesima, dei veicoli utili per l’espletamento della parte pratica del corso (guide individuali);
2) svolgere la parte teorica del corso, demandando la parte pratica (che comprende sia le lezioni collettive che quelle individuali) al centro di istruzione. In tal caso nella richiesta di nulla osta l’autoscuola dovrà valorizzare esclusivamente i veicoli e gli istruttori presenti nel nulla osta di cui è titolare il centro di istruzione automobilistica e, se ne ricorre il caso, anche le aule.