A seguito di richieste di chiarimenti da parte degli Enti che rilasciano il permesso di esenzione d’esame per la guida di veicoli per il trasporto internazionale, il MIMS ha risposto con una circolare.
Il rilascio dell’attestato in esenzione da esame è di competenza della Provincia, Città metropolitana o Regione/Provincia autonoma, territorialmente competente in base alla residenza del soggetto richiedente.
Il Ministero ha confermato la dispensa dall’esame di idoneità professionale per il trasporto internazionale per i soggetti che abbiano ricoperto l’incarico di gestore dei trasporti di una o più imprese che hanno in disponibilità esclusivamente veicoli o complessi veicolari aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 2,5 ton e fino a 3,5 ton, a condizione che si dimostri di aver svolto le relative funzioni per un periodo continuativo di 10 anni precedenti il 20 agosto 2020.
Il Mims ha dunque predisposto un nuovo allegato contenente l’ammonimento penale nella dichiarazione resa dal richiedente e ha poi ribadito che restano possibili i controlli a campione in misura proporzionale al rischio e all’entità dei benefici.