Al fine di consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta per l’acquisto di gasolio per l’esercizio delle attività di trasporto merci, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo.
Il codice da utilizzare nel modello F24 in compensazione del credito d’imposta, denominato “credito d’imposta per l’acquisto di gasolio per l’esercizio delle attività di trasporto”, è 6989. In sede di compilazione del modello F24, il codice dovrà essere utilizzato nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.
La misura prevede per le imprese che esercitano attività di trasporto merci, un contributo sotto forma di credito d’imposta nella misura del 28% della spesa sostenuta nel primo trimestre del 2022, per l’acquisto del gasolio impiegato in veicoli, di categoria euro V o superiore, al netto dell’IVA, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese ammesse al beneficio e l’importo del credito concesso, comprese le eventuali variazioni e revoche anche parziali: l’Agenzia delle Entrate verificherà che gli stessi siano presenti nell’elenco dei beneficiari e che l’ammontare del credito utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato dal Ministero. In caso contrario l’Agenzia potrà scartare il modello F24, tenendo anche conto delle eventuali variazioni e revoche successivamente trasmesse dallo stesso Ministero.
L’ammontare del beneficio da utilizzare in compensazione può essere visualizzato accedendo dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.