Annullato integralmente il divieto di accesso in area B e C della città di Milano per camion e autobus sprovvisti di sensori di segnalazioni di angolo cieco. Lo ha disposto una sentenza del TAR della Lombardia.
L’obbligo era entrato in vigore lo scorso 1° ottobre per i mezzi con massa massima superiore a 3,5 tonnellate ma non superiore a 12 tonnellate.
Le associazioni di categoria dell’autotrasporto avevano espresso riserva sull’operato dell’amministrazione comunale di Milano.
Le motivazioni della sentenza
Il Tar della Lombardia ha spiegato che il Comune non ha le competenze per normare in materia di circolazione stradale per quanto riguarda ordine pubblico e sicurezza: sul tema, infatti, ha competenza “esclusiva” lo Stato.
“Il Codice della Strada ha accentrato presso gli organi centrali, con scelta esente da profili di manifesta incongruità, l’omologazione e l’approvazione sia dei dispositivi di controllo e regolazione del traffico” sia “dei dispositivi ulteriore di marcia”, scrive il Tar.
Le Regioni possono intervenire su temi che riguardano la tutela della salute, i comuni possono “istituire aree a traffico limitato nei centri abitati (Aree B e C di Milano nel caso di specie) per “esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale“.
Mentre un dispositivo volto a evitare incidenti in danno di pedoni e ciclisti risponde a un’esigenza di ordine pubblico e sicurezza, materia dunque estranea a ambiente e beni culturali ma invece funzionale alla tutela dell’incolumità personale per prevenire una serie di reati come l’omicidio colposo e lesioni.