Sarà sospesa ogni impresa che non paga la propria quota di iscrizione all’Albo degli autotrasportatori.
Ad emettere un parere sulla controversa vicenda è stata l’Avvocatura Generale dello Stato a seguito di una precisa richiesta da parte del Comitato centrale dell’Albo degli Autotrasportatori.
Ma facciamo un passo indietro per capire esattamente la portata del parere e l’esatta applicazione delle norme.
Ogni impresa esercente l’autotrasporto è tenuta a versare una quota quale contributo annuale di iscrizione all’Albo degli Autotrasportatori.
Le imprese che intendono esercitare il trasporto di merci su strada devono iscriversi all’albo provinciale degli autotrasportatori di cose per conto terzi tenuto presso l’Ufficio Motorizzazione Civile competente per territorio rispetto alla sede principale/unica dell’impresa presentando apposita domanda.
Ogni anno va rinnovato il versamento della quota di iscrizione.
Tale pagamento può essere effettuato anche online registrandosi al portale dell’Albo degli Autotrasportatori
Il mancato pagamento della quota all’Albo
Il Comitato Centrale dell’Albo ha chiesto un parere, a seguito dell’abrogazione del paragrafo 2, art. 3 del Regolamento (CE) 1071/2009 da parte Regolamento (UE) 2020/1055, sull’applicabilità degli art. 19 e 63 della Legge 298/1974 all’Avvocatura generale dello Stato.
La norma abrogata prevedeva infatti la possibilità, per gli Stati membri, di imporre requisiti supplementari in capo alle imprese ai fini dell’esercizio della professione di trasportatore su strada. Proprio in base a tale norma l’Italia aveva stabilito come condizione necessaria e inevitabile l’iscrizione all’Albo dell’Autotrasporto per poter esercitare la professione e accedere al mercato. E fino all’aprile del 2022 nessuno avrebbe potuto contestare l’obbligatorietà del pagamento della quota di iscrizione.
Dal momento dell’abrogazione della norma in questione, però, sono sorte numerose incertezze e sono stati anche presentati molti ricorsi.
Il parere dell’Avvocatura generale dello Stato
Ora il parere dell’Avvocatura Generale dello Stato dirime la questione e chiarisce la vicenda.
Questa soppressione non ha inciso sulle disposizioni della Legge 298/1974, “trattandosi di condizioni per l’esercizio dell’attività e non di requisiti per l’esercizio della professione su strada” – spiega l’Avvocatura. Sono invece da considerarsi requisiti per l’esercizio della professione su strada lo stabilimento in uno Stato membro, l’onorabilità, la capacità finanziaria e l’idoneità professionale.
Pertanto – conclude l’Avvocatura nel suo parere – l’abrogazione di cui sopra “non ha incidenza alcuna sull’applicabilità delle disposizioni della Legge 298/1974 sull’obbligo di pagamento del contributo annuale e conseguenze per il mancato pagamento (artt. 63 e 19)”.